Qualificazione fiscale di una prestazione complessa legata alla pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha affrontato un dubbio posto da una società sull’esenzione IVA per prestazione complessa legata alla pratica dello sport (Agenzia delle entrate, risposta 3 aprile 2025, n. 87)

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso presentato da una società, stabilita in uno Stato extra-UE, in merito alla qualificazione fiscale di una prestazione di servizi ricevuta da una società italiana, proprietaria di un autodromo. La prestazione consiste nell’utilizzo della pista per eventi sportivi di rilevanza europea e mondiale, comprendendo anche servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo.

 

La società italiana ha emesso una fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del Decreto IVA. L’istante contesta questa qualificazione, sostenendo che la prestazione debba essere considerata come una “prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, in quanto l’uso della pista è intrinsecamente connesso all’attività sportiva e le attività accessorie sono essenziali per il corretto svolgimento dell’evento. Pertanto, la società chiede all’Agenzia delle entrate se tale prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, che riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.

 

L’agenzia chiarisce che, sebbene si possa concordare sulla natura complessa della prestazione, ci sono dubbi sulla sua qualificazione come “legata alla pratica dello sport” secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva IVA. Infatti, l’esenzione prevista dall’articolo 132 richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, requisito che non sembra sussistere nel caso di specie, trattandosi di una società commerciale. 

 

Tale requisito soggettivo è stato recepito e confermato anche nella normativa nazionale. L’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1 dispone, infatti, che «le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».

 

L’esenzione IVA invocata dall’istante, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro. Pertanto, nel caso di specie, la prestazione ricevuta deve essere considerata come relativa a un bene immobile situato in Italia e soggetta all’aliquota IVA del 22%

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

Modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate.