CCNL Riscossione Tributi: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata la piattaforma con il 98% dei voti favorevoli

E’ stata approvata il 1° aprile la piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate, Riscossione ed Equitalia, con una percentuale di voti favorevoli superiore al 98%.
E’ stata, pertanto, inviata alle Controparti, al fine di iniziare quanto prima le trattative per il rinnovo. 
Tra le richieste dei sindacati  si ricordano la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore,  il riconoscimento di un’ulteriore giornata di ferie e  l’aumento del 15% di tutte le voci economiche.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale

Restano distanti le posizioni con la Parte datoriale su aumenti e riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso noto il proseguimento del confronto sulla trattativa per il rinnovo contrattuale relativo al settore metalmeccanica cooperative, scaduto a giugno dello scorso anno. Nella giornata del 31 marzo scorso, a seguito dell’incontro, si è registrata una distanza sulla parte salariale e sulla riduzione dell’orario di lavoro. La parte datoriale ha modificato la proposta del tavolo tecnico del 20 marzo scorso che precederebbe un contratto di durata quadriennale, con un minimo garantito pari al 2% dei minimi contrattuali per ogni anno di vigenza contrattuale, pari a circa 175,00 euro sul livello C3, ex 5° livello. Diventa importante, anche, introdurre un tetto agli aumenti che fino al 4% dell’Ipca-Nei vanno ad incrementare i minimi contrattuali. Invece, per l’eventuale parte eccedente deve essere concordata una soluzione compatibile con i costi contrattuali e aziendali. Quest’ultimo punto sarà oggetto di confronto nel corso del prossimo rinnovo. 
Per quel che riguarda la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, le OO.SS. propongono un incremento del contributo aziendale pari al 2,3% per tutti senza differenze; l’integrazione dell’attuale sistema mediante una polizza LCT (Long Term Care); il sostegno dei costi per il mantenimento dell’equilibrio della sanità integrativa a carico aziendale per tutta la vigenza, con un incremento complessivo a carico dell’azienda di 6,00 euro mensili e di 72,00 euro annui. Invece, per i flexible benefit è stato proposto un incremento da 200,00 a 220,00 euro. Previsto anche un incremento del valore economico a 600,00 euro, prendendo in esame la possibilità di riscrivere la norma che regola l’erogazione dell’istituto. 
Le Cooperative hanno fatto registrare una chiusura sulla riduzione dell’orario di lavoro, fatta eccezione sul secondo livello aziendale. È stato richiesto, infatti, di valutare più ore di riduzione dell’orario per chi è impegnato in turnistiche superiori ai 15 turni settimanali. Non si sono registrati riscontri sulla parte normativa relativa a: inquadramento professionale; formazione professionale; conciliazione vita e lavoro; protocollo partecipativo e sul tema salute e sicurezza. 
I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 17 e 28 aprile e 5 maggio. Qualora la controparte non darà delle risposte sul tema del salario e sull’orario di lavoro, le OO.SS. valuteranno l’apertura di una fase di mobilitazione. 

ISEE: le indicazioni sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

Non vengono considerati nel limite complessivo di 50.000 euro (INPS, circolare 3 aprile 2025, n. 73).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di modifiche al Regolamento ISEE, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. n. 13/2025. 

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) del D.P.C.M. n. 13/2025).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre, l’INPS segnala che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis del Regolamento ISEE dovranno presentare una nuova DSU.